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- 1 Articolo 13 Responsabilità e onere della prova
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- servizi 8
- dolo 8
- negligenza 8
- responsabilità 4
- limitazioni 4
- primo 4
- qualificato 4
- prestatore_di_servizi_fiduciari 4
- giuridica 4
- fisica 4
- persona 4
- danno 4
- salvo 4
- danni 4
- responsabili 4
- fiduciari 4
- prestatori 4
- causati 2
- prova 2
- d’uso 2
- essi 2
- forniti 2
- riconoscibili 2
- terzi 2
- derivano 2
- dall’utilizzo 2
- limiti 2
- oltre 2
- preventivamente 2
- indicati 2
- i 2
- paragrafi 2
- applicano 2
- conformemente 2
- norme 2
- nazionali 2
- clienti 2
- se 2
- debitamente 2
- dimostrare 2
- seguito 2
- mancato 2
- adempimento 2
- obblighi 2
- presente 2
- regolamento 2
- l’onere 2
- ricade 2
- informano 2
- denuncia 2
Articolo 13
Responsabilità e onere della prova
1. Fatto salvo il paragrafo 2, i prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito a un mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.
L’onere di dimostrare il dolo o la negligenza di un prestatore_di_servizi_fiduciari non qualificato ricade sulla persona fisica o giuridica che denuncia il danno di cui al primo comma.
Si presume il dolo o la negligenza di un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, salvo se questi dimostra che il danno di cui al primo comma si è verificato senza suo dolo o negligenza.
2. Se i prestatori di servizi fiduciari informano debitamente e preventivamente i loro clienti delle limitazioni d’uso dei servizi da essi forniti e se tali limitazioni sono riconoscibili da parte di terzi, non sono responsabili dei danni che derivano dall’utilizzo di servizi oltre i limiti indicati.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.
Articolo 13
Responsabilità e onere della prova
1. Fatto salvo il paragrafo 2, i prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito a un mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.
L’onere di dimostrare il dolo o la negligenza di un prestatore_di_servizi_fiduciari non qualificato ricade sulla persona fisica o giuridica che denuncia il danno di cui al primo comma.
Si presume il dolo o la negligenza di un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, salvo se questi dimostra che il danno di cui al primo comma si è verificato senza suo dolo o negligenza.
2. Se i prestatori di servizi fiduciari informano debitamente e preventivamente i loro clienti delle limitazioni d’uso dei servizi da essi forniti e se tali limitazioni sono riconoscibili da parte di terzi, non sono responsabili dei danni che derivano dall’utilizzo di servizi oltre i limiti indicati.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.
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